Mercoledì, 08 Settembre 2010
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Modalità per la preparazione delle candidature

Elenco dei documenti necessari.
 
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
  1. candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
  2. dichiarazione di presentazione della lista;
  3. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  4. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
  5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  6. modello di contrassegno di lista.

Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato:
  1. il cognome,
  2. il nome,
  3. il luogo
  4. la data di nascita
Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, cioè:
  • almeno 9 e non più di 12, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  • almeno 12 e non più di 16, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
  • almeno 15 e non più di 20, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.
Il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:
  • da 13 a 20, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
  • da 20 a 30, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
  • da 27 a 40, nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
  • da 31 a 46, nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
  • da 33 a 50, nei Comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
  • da 40 a 60, nei Comuni con più di un milione di abitanti.
Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
Con la lista va anche presentato:
  1. il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco
  2. il programma amministrativo
I requisiti sono:
a) Numero dei presentatori
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta:
da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
E’ inammissibile che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.
b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti:
  1. il contrassegno di lista,
  2. il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
  3. il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori
La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata:
  1. da notaio,
  2. giudice di pace,
  3. cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali,
  4. segretario delle procure della Repubblica,
  5. presidente della provincia,
  6. sindaco,
  7. assessore comunale,
  8. assessore provinciale,
  9. presidente del consiglio comunale,
  10. presidente del consiglio provinciale,
  11. consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco,
  12. consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
  13. presidente del consiglio circoscrizionale,
  14. vice presidente del consiglio circoscrizionale,
  15. segretario comunale,
  16. segretario provinciale,
  17. funzionario incaricato dal sindaco,
  18. funzionario incaricato dal presidente della provincia.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal menzionato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.
 
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.
e) Programma amministrativo.
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune.
f ) Bilancio preventivo di spesa.
Unitamente alle liste ed alle candidature, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune.
 
Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.
Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi. Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
 
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale. È necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “ Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
  • a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  • b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
  • c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
  • d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  • e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
    2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati si richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.
Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno. Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con più di 15.000 abi-tanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.
I contrassegni devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti:
  1. uno da un cerchio del diametro di cm. 10
  2. l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
 
Esenzione dalle imposte di bollo.
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
 
Modalità per la materiale presentazione della lista.
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.
 
Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
 
TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
 
Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.
 
Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.
Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.
Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.
Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate la candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del Comune.
A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti.
Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla Commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.
 
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